Condizioni generali

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano i rapporti tra Prae.toris S.r.l. e il Proponente, se congiunti Parti, relativi al compimento dell’incarico come indicato al par. 3. “Oggetto:” del Mandato ed integrano le condizioni tecnico-economiche e di operatività in esso contenute. 

1.2. Laddove il Proponente sia “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e, pertanto, sia qualificato Consumatore, per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali si applica la normativa di cui al D.lgs. n. 206/ 2005 “Codice del Consumo” e, in subordine, le norme di cui al vigente “Codice Civile”. 

1.3. Prae.toris S.r.l. dichiara e rende edotto il Proponente che il Mandato e le Condizioni generali sono conformi a quanto indicato nel “Codice del Consumo”.

 

Art. 2. PROPOSTA E OGGETTO DEL MANDATO

2.1. Il Mandato ha ad oggetto lo svolgimento di ogni attività necessaria per la definizione della vertenza indicata in par. 3. “Oggetto:” e comprende gli atti specificatamente indicati e ogni altro atto o attività finalizzata all’esame delle circostanze che hanno condotto all’acquisto; a titolo esemplificativo: modo di formazione del consenso, redazione del contratto, esecuzione degli obblighi contrattuali, accensione finanziamenti collegati, ecc… 

2.2. Il Proponente conferisce l’incarico a Prae.toris S.r.l., per l’attività sopra descritta e relativa a quanto indicato in par. 3. “Oggetto:”, mediante la compilazione e la sottoscrizione del modulo appositamente predisposto e degli allegati ad esso collegati. La compilazione deve risultare completa in ogni sua parte. Il Mandato acquisterà piena validità ed efficacia con l’accettazione, anche tacita ovvero per facta concludentia, da parte di Prae.toris S.r.l.; l’accettazione deve ritenersi fondata sulla base delle informazioni fornite dal Proponente nella compilazione del modulo. Lo stesso si obbliga, con la sottoscrizione del Mandato, a fornire a Prae.toris S.r.l. tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’incarico affidato, nonché a produrre, consegnare e rendere disponibile tutto quanto sia necessario, utile e indispensabile alla corretta esecuzione anche se successivamente richiesto, ivi compreso l’accordo di riservatezza (Acc_Ris) del sottoscrittore della proposta d’acquisto e dell’eventuale coobbligato nella proposta o nell’eventuale finanziamento sottoscritto.

2.3. Il Proponente, si vincola a rispettare l’operatività concordata con Prae.toris S.r.l. e si impegna a non operare con autonome iniziative non preventivamente concordate e/o comunicate. Qualora richieda ulteriore attività operativa a Prae.toris S.r.l. lo farà tramite apposito e diverso accordo.

2.4. Prae.toris S.r.l. rappresenta che quanto oggetto del Mandato come da par. 3. “Oggetto:” ed ivi identificato corrisponde, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. C, del D.lgs n. 206/2005 quale “fornitura di servizi chiaramente personalizzati”; il servizio fornito è altresì disciplinato dalle norme di cui al Titolo III, Libro V del Codice Civile “Del lavoro autonomo”. 

2.5. Il Proponente riconosce espressamente che Prae.toris S.r.l. non opererà per garantire il conseguimento di alcun risarcimento e/o indennizzo – integrale o parziale – in quanto la sottoscrizione del presente Mandato di valutazione è finalizzata alla comprensione dei fatti così come accaduti e come ben specificato all’art. 2.1. 

2.6. Il Mandato di valutazione non può essere riferito ad atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e/o ad attività non ricollegabili all’oggetto dello stesso. Prae.toris S.r.l., in ossequio all’art. 2229 c.c., non svolge attività riservata a specifiche categorie; potrà avvalersi, quindi, di Professionisti terzi le cui competenze – in regime di convenzione calmierata e verificata – saranno a carico del Proponente, che darà conferma all’eventuale determinazione in forma scritta di Prae.toris S.r.l. e diventerà effettiva nell’operatività solo ed esclusivamente dopo il versamento delle quote in essa riportate. 

2.7. La non accettazione di quanto espresso al par. 2.6. determinerà per Prae.toris S.r.l. l’impossibilità di proseguire nella pratica di valutazione e di conseguenza ogni operatività verrà, per mezzo del diniego del Proponente, conclusa trattenendo quanto fino ad ora versato a titolo di indennizzo e manlevando Prae.toris da ogni responsabilità.

 

Art. 3. PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

3.1. Il servizio di valutazione è a titolo oneroso così come specificato al par. 4 “[…] Quota economica richiesta […]”.

3.2. La quota economica richiesta è il corrispettivo dell’attività di valutazione della situazione del Proponente così come descritta e rilevata dalla documentazione consegnata dallo stesso ed identificata al par. 4 “[…] quota economica richiesta […]”.

3.3. La quota economica versata è utile alla sola comprensione dei fatti così come accaduti e come ben specificato all’art. 2.1. Nel caso in cui Prae.toris S.r.l. non dovesse individuare argomenti validi per proseguire con il Mandato operativo e/o che, seppur sussistessero i presupposti, non volesse prendere in carico l’operatività in quanto ravvisasse problemi di altra natura, tale quota sarà rimborsata trattenendo a titolo di spese generali la quota di € 77,00 oneri inclusi.

 

Art. 4. DIRITTO DI RECESSO, MODALITA’ AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO 

4.1. Motivazioni. Il Proponente che sia Consumatore ha diritto di recedere dal Mandato, se stipulato a distanza o se negoziato fuori dai locali commerciali, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi rispetto a quelli indicati ai successivi artt. 4.5 e 4.7. 

4.2. Modalità di esercizio. Per esercitare il recesso il Proponente può utilizzare l’All. EdR “Diritto di recesso” allegato o presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della propria volontà. Il Proponente esercita correttamente il proprio esercizio del diritto di recesso se la relativa comunicazione viene inviata dallo stesso prima della scadenza del periodo di recesso.

4.3. Termini. L’esercizio del diritto di recesso può essere esercitato entro il periodo di 14 (quattordici) giorni liberi esercitabili a partire dalla sottoscrizione del Mandato.

4.4. Anche ai sensi dell’art. 59 del Codice del Consumo, il diritto di recesso – per il contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali – è escluso nel caso di prestazione del servizio qualora, anche per ragioni di urgenza e/o su espressa richiesta del Consumatore, vi sia stata esecuzione, anche parziale, della prestazione. 

4.5. Costi del recesso. Sono posti a carico del Proponente gli oneri e le competenze per l’attività effettivamente svolta fino al momento del recesso; comunque l’inizio di esecuzione del Mandato da parte di Prae.toris S.r.l. impedisce l’esercizio del diritto di recesso di cui al “Codice del Consumo”. 

4.6. Identità ed indirizzo geografico per l’esercizio del diritto di recesso. La comunicazione di cui all’art. 4.2. dovrà essere inviata a mezzo raccomandata r/r (con avviso di ricevimento) alla sede legale di Prae.toris S.r.l. – via Savoia 78, Scala A, Int. 3 – 00198 – Roma (RM) e anticipata a mezzo posta elettronica (info@praetoris.it), in alternativa mediante pec all’indirizzo comunicazioni_prae.toris@legalmai.it. 

4.7. Comunicazioni successive. Qualora il recesso del Consumatore sia esercitato e/o comunicato successivamente all’espletamento anche parziale della prestazione oggetto del Mandato, Prae.toris S.r.l. sarà indennizzata dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’incarico e la gestione della pratica affidata nell’importo corrispondente al par. 4 “[…] quota economica richiesta […]” riferita al par. 3 “Oggetto:”.

 

Art. 5. REVOCA 

5.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 e degli artt. 1723 e ss. c.c., il Proponente è reso edotto ed informato che è sua facoltà revocare il Mandato conferito per la pratica di cui al par. 3 “Oggetto:”, manlevando e tenendo indenne Prae.toris S.r.l. delle spese sostenute e riconoscendole il compenso per l’opera svolta riferita al par. 4 “[…] quota economica richiesta […]”.

 

Art. 6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui Prae.toris S.r.l. entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, comunichiamo che il Titolare del trattamento è Prae.toris S.r.l. in persona Legale Rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in – via Savoia 78, Scala A, Int. 3 – 00198 – Roma (RM) e potrà essere contattato mediante PEC all’indirizzo comunicazioni_prae.toris@legalmail.it. Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. Il Proponente autorizza altresì la società a trasmettere i dati ai Professionisti con i quali collabora, allo scopo di agevolare la comunicazione ed i rapporti con l’azienda stessa, nonché ai soggetti terzi che forniscano all’azienda servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari con quelle dell’azienda, ivi compresi Autorità giudiziarie e/o della pubblica amministrazione e/o giustizia per l’adempimento degli obblighi di legge. Il Proponente autorizza altresì l’azienda ad inviare mediante messaggio, anche WhatsApp, e/o mediante mail o contatto telefonico agli indirizzi qui comunicati l’invio di informazioni inerenti la pratica affidata e/o di newsletter informative e/o inviti a serate formative ed eventi organizzati da Prae.toris S.r.l. in proprio o per il tramite di collaborazioni con altre realtà commerciali e/o associative. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale. I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo previsto da obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Tra i diritti a Lei riconosciuti rientrano quelli di: – chiedere al professionista l’accesso ai suoi dati personali; – la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; – la cancellazione dei dati personali che La riguardano; – la limitazione del trattamento dei suoi dati personali; – richiedere i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico; – opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali; – revocare il consenso in qualsiasi momento; – il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; – proporre reclamo a un’autorità di controllo.

 

Art. 7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

7.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Mandato si applicano le norme del “Codice Civile”, con particolare riferimento alla disciplina del mandato con rappresentanza e del contratto d’opera, nonché il D.Lgs. 206/2005, qualora il Proponente sia qualificato come Consumatore o sia al medesimo applicata la stessa normativa; 

7.2. Qualora il Proponente sia qualificato Consumatore, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Mandato e/o ad esso connessa e/o da esso derivante è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del medesimo, se ubicati nel territorio dello Stato. 

7.3. Per tutti gli altri casi le parti convengono che ogni controversia comunque originata e/o connessa al contratto e/o da esso derivante sarà di competenza esclusiva e non derogabile del Foro di Roma.

7.4. Il Proponente, anche Consumatore, potrà inoltrare eventuali reclami scritti – che verranno trattati nel rispetto della privacy – all’indirizzo indicato all’art. 4.6 

7.5. Prae.toris S.r.l., con l’accettazione dell’incarico, dichiara di aderire alla conciliazione paritetica presso l’Associazione dei Consumatori riconosciuta, individuata dal Proponente, ai fini della soluzione stragiudiziale della controversia.

PER PRESA VISIONE E PER ACCETTAZIONE ESPRESSA 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 1341 c.c. e seguenti si approvano specificatamente il par. 4. “Quota economica richiesta”, nonché, tra le condizioni generali di contratto, gli artt. 2.2. (Modalità di conferimento) – 2.5. (Garanzie di adempimento); 3.2. (Prezzo e modalità di pagamento); 4. (Diritto di Recesso) – 4.4. (Esclusione del diritto di recesso); 6. (Informativa GDPR); 7.2. (Foro del Consumatore) – 7.3. (Foro elettivo).

 

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Premesso che:

  1. Prae.toris® S.r.l., 00198, Roma, Via Savoia 78, Scala A, Int. 3, è considerata Rivelante;
  2. il Proponente al par. 1 è considerato Ricevente;
  3. se congiunte sono considerate Parte e/o Parti;
  4. Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale;
  5. dette informazioni riservate sono dati essenziali raccolti con adeguati mezzi di ricerca e di studi;
  6. l’utilizzo di tali informazioni riservate richiede adeguate forme di protezione;
  7. a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulla Ricevente;

 

Tutto ciò premesso, le Parti,

 CONVENGONO

Art. 1. Premesse.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2. Oggetto.

  1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Ricevente rispetto alle informazioni riservate, come definite all’art. 3, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di azione riferita alla problematica della società presente al par. 2 e ad altre società, persone e/o collaboratori ad essa connesse e/o collegate.

 Art. 3. Informazioni Riservate.

  1. Per informazioni riservate si intende la totalità delle informazioni acquisite dal Ricevente;
  2. Le informazioni riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma, ad esempio e solo per esempio orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d’esempio, senza limitazione alcuna;
  3. In nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle che:
  4. a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo;
  5. b)  vengano rivelate alla Ricevente da un soggetto diverso dal Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note alla Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
  6. c)  le informazioni riservate comunicate alla Ricevente da società controllate, società e/o associazioni con cui la stessa collabora, consulenti, collaboratori, agenti e/o rappresentanti della Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

Art. 4. Obblighi della Parte Ricevente.

  1. La Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite dalla Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo e/o eventuali altri documenti successivi;
  2. In particolare, la Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
  3. a)  considerare strettamente riservate e, pertanto, a non  divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate;
  4. b)  osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali. 
  5. La Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della Rivelante. 

Art. 5. Periodo di durata.

  1. Il presente Accordo di riservatezza avrà durata fino alla totale conclusione dell’attività svolta dalla Rivelante a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 6. Penali.

  1. La  Ricevente si assume l’incarico di custodire le informazioni riservate ed è informata che la violazione del presente accordo rappresenta un grave inadempimento da cui consegue il risarcimento del danno cagionato che verrà successivamente ed eventualmente quantificato a meno che la Ricevente non riesca a dimostrare che la divulgazione è avvenuta per causa a lei non imputabile;

Art. 7. Modifiche.

  1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 8. Diritto applicabile e foro competente.

  1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane. 
  2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via bonaria, il foro competente è quello individuato dalla normativa italiana.

 

PER PRESA VISIONE E PER ACCETTAZIONE ESPRESSA 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341, 1175, 1375 c.c. e seguenti oltre che degli Artt. 98 e 99 D. Lgs. n. 30/2005 si approvano specificatamente l’art. 1. “Premesse”, l’art. 2. “Oggetto”, l’art. 3. “Informazioni riservate”, l’art. 4. “Obblighi” e l’art. 6. “Penali”.